Art. 32.
(Generalità).

      1. Al personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 5, compresi quelli richiamati dal congedo, sono estesi il trattamento economico e previdenziale di base e le indennità spettanti al paritetico personale delle Forze armate stabiliti dalla legislazione vigente in materia. I miglioramenti economici a favore del personale delle Forze armate si applicano automaticamente anche nei confronti del personale del Corpo militare.
      2. Al personale militare in servizio continuativo, al momento dell'avanzamento di grado, è riconosciuto il trattamento economico alla data di anzianità maturata in base al quadro di avanzamento.
      3. Il Ministero della difesa provvede a cedere in uso temporaneo o definitivo al Corpo militare e al Corpo delle infermiere volontarie materiali, mezzi e strutture eccedenti le necessità dirette delle Forze armate e utilizzabili per le esigenze dei servizi ausiliari delle medesime Forze armate.